Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 15.07.2014, depositata in data 31.07.2014, ha statuito che “l’inserimento delle fotografie su un social-network equivale ad una <pubblicazione> in quanto potenzialmente idonea a consentire la visione delle fotografie ad un pubblico indifferenziato di utenti a differenza dell’inserimento in un album o in una cornice di casa conservati a casa; la pubblicazione delle fotografie su internet non costituisce una lesione dell’onore della persona ma è in grado di aggravare, rispetto all’utilizzo di qualsiasi altro mezzo, la violazione del diritto all’immagine“.
Nel caso in esame l’ex marito ricorreve in giudizio ex art 700 c.p.c per ottenere un provvedimneto che obbligasse l’ex coniuge a rimuovere dal profilo Facebook di quest’ultima le fotografie che lo ritraevano in situazioni personali e familiari. La moglie, dal suo canto, sosteneva di avere adottato le misure previste da Facebook per limitare la fruizione delle foto solo ad “amici” e non ad un pubblico indifferenziato.
Il Giudice adito ha ritenuto che la pubblicazione di dette fotografie violasse il diritto all’immagine del marito in quanto la moglie avrebbe riprodotto immagini dello stesso senza il consesno espresso di quest’ultimo. L’art. 4, primo comma lett. b del D.Lgs. 196 del 2003 “Codice della privacy”, definisce il diritto all’immagine come riferibile a «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale» come, appunto, avviene con le fotografie. Ai sensi degli art. 96 e 97 legge 633/1941, inoltre, è previsto che «il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso espresso di questa». Non occorre il consenso espresso dell’interessato solo “quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata”.
Nel caso in esame, quindi, il giudice ha ritenuto come l’ex marito avesse prestato il consenso a farsi fotografare ma mancasse, invece, il consenso espresso alla pubblicazione di dette foto su internet con conseguente violazione al diritto all’immagine del ricorrente. Nessuna efficacia attenuante ha avuto la circostanza che l’ex moglie avesse limitato la visione delle fotografie ai soli “amici”. Il giudice , infatti, ha ritenuto che detta limitazione possa comunque essere aggirata da navigatori esperti del web così come gli “amici” della moglie, attualmente fermi a un certo numero, potessero aumentare repentinamente nel corso del tempo esponendo l’immagine del marito ad un pubblico sempre più vasto. Considerato, infine, come le modalità di gestione dei dati dell’utente, tra cui, appunto, la possibilità per il titolare di un profilo Facebook di limitare l’accesso dei terzi alla visione delle proprio fotografie possa essere modificato unilateralmente da parte del social-netwok, il giudice ha ritenuto che le misure precauzionali assunte dalla moglie non fossero sufficienti per la protezione del diritto all’immagine dell’ex coniuge.
Alla luce di quanto sopra il Giudice adito ha ordinato alla moglie l’immediata rimozione delle fotografie riferibili all’immagine del coniuge.
Per un ottimo commento sull’argomento a firma di Mauro Alovisio nonché per il testo integrale dell’ordinanza si veda Altalex.
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