Con la sentenza n. 37864 del 16.09.2014 la Sezione II Penale della Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento secondo cui un tassista, che abbia alterato anche minimamente il prezzo da tassametro (nel caso di specie si parlava di un’alterazione pari a dieci euro), può rispondere del reato di truffa pur con l’applicazione dell’attenuante relativa al “fatto di speciale tenuità”.
Nel caso di specie, i Giudici della Corte hanno riconosciuto la responsabilità di un tassista genovese che aveva “truffato” alcuni dei propri clienti ottenendo un pagamento maggiorato di dieci euro rispetto alla reale tariffa che tali clienti avrebbero dovuto pagare: in casi come questi, sussiste senza dubbio alcuno il reato di truffa, essendo stati compiuti dal tassista atti indubbiamente diretti a raggirare il cliente facendo allo stesso credere nel buon funzionamento del tassametro ottenendone un ingiusto profitto.
Per un ottimo commento a firma di Simone Marani e per il testo integrale della sentenza, si veda Altalex.
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