Con sentenza n. 1330 del 14.10.2014 il Tribunale di Reggio Emilia affermava come “presupposto per l’erogazione di una sanzione amministrativa è non solo la sussistenza dell’elemento oggettivo della violazione, ma anche la configurabilità di un elemento soggettivo quanto meno di colpa; e la sussistenza dell’elemento soggettivo è esclusa laddove la violazione sia commessa per errore sul fatto non determinato da colpa”.
Nel caso di specie un automobilista dimenticava di rinnovare il permesso per accedere alla ZTL senza che il Comune gli avesse comunicato per tempo, come aveva invece sempre fatto nei precedenti rinnovi, il relativo avviso di scadenza. Il Comune, quindi, notificava all’automibilista la prima contravvenzione relativa al primo accesso in ZTL e, successivamente, tutte le altre per i successivi accessi.
Il Tribunale di Reggio Emilia affermava come, in base all’art 3 delle Legge 689/81, per l’applicazione di una sanzione devono concorrere sia l’elemento oggettivo della violazione sia l’elemento soggettivo, almeno di colpa, del trasgressore. Nel caso in esame la colpa imputabile all’automobilista sarebbe unica e consisterebbe solo nell’aver omesso di rinnovare il propio permesso di accedere alla ZTL. Le violazioni successive alla prima commesse dal conducente traggono origine dalla suddetta dimenticanza e, pertanto, difettano dell’elemento soggettivo necessario per poter essere sanzionate. L’automobilista, in altre parole, avrebbe sbagliato una volta sola in ragione della propria dimenticanza, ed il numero di transiti successivi nella zona a traffico limitato non inciderebbe sulla coscienza e volontà di violare la regola.
Per un ottimo commento a cura di Laura Biarella e per il testo integrale della sentenza si veda Altalex.
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