Con sentenza n. 21093 del 07.10.2014 la Corte di Cassazione ha statuito come “lo svolgimento, durante il periodo di malattia, di attività lavorativa presso soggetti diversi dal proprio datore di lavoro (anche se in ambito familiare) legittima il licenziamento disciplinare del dipendente. L’eventuale compatibilità dell’attività svolta con la malattia, anche ove si tratti di depressione, deve essere provata dal lavoratore”.
Nel caso in esame il lavoratore in malattia, come da certificazione medica attestante depressione e cervicobrachialgia da ernia discale, veniva licenziato dal datore di lavoro il quale aveva accertato che nel suddetto periodo lo stesso stesse svolgendo attività lavorativa presso l’esercizio commerciale del fratello.
Nell’argomentare le proprie difese il lavoratore sosteneva come l’attività svolta per conto del fratello fosse limitata a prestazioni di poco conto e gratuite nonché come il licenziamento disciplinare potesse essere comminato solo laddove il lavoratore: a) abbia agito simulando la malattia; b) si sia comportato in modo da compromettere o ritardare la propria guarigione; c) abbia svolto un’attività oggettivamente incompatibile con lo stato di malattia o in contrasto col divieto di concorrenza.
La Corte, tuttavia, ha ritenuto come il ricorrente, in realtà, avesse svolto attività lavorativa in maniera costante e non saltuaria presso il fratello svolgendo mansioni di incidenza funzionale (sistemazione della merce negli scaffali, la vigilanza sulla merce esposta, l’assistenza ai clienti dell’esercizio commerciale) le quali, tra l’altro, richiederebbero una costante concentrazione e “contatti anche antagonistici con sconosciuti”. A parere della Cassazione, quindi, l’attività svolta dal ricorrente presso il fratello risulterebbe incompatibile con lo stato di malattia denunciato e, pertanto, il relativo licenziamento deve ritenersi pienamente legittimo. La Suprema Corte ha, altresì, precisato come sia onere del lavoratore dimostrare la compatibilità dello stato di malattia con l’attività svolta durante il relativo periodo mentre spetterebbe al datore solo il limitato onere di dimostrare che il lavoratore, nel periodo di malattia, svolga altra attività lavorativa.
Per un commento a cura di Giuseppina Mattiello e per il testo integrale della sentenza si veda Altalex.
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