Telefonata di breve durata? Non è peculato

di | 31 gennaio 2011

La sesta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 10 gennaio 2011 n. 256, si è pronunciata in merito alla non configurabilità del reato di peculato (art. 314 c.p.) qualora la condotta del pubblico dipendente che utilizza la linea telefonica per fini strettamente personali arrechi alla Pubblica Amministrazione un danno economico di modesta entità.

Il delitto di peculato, previsto e punito dall’art. 314 del Codice Penale, è reato di carattere plurioffensivo volto alla tutela dell’interesse e del patrimonio della Pubblica Amministrazione, e si può configurare qualora il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio si approprino del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbiano, per ragione del proprio ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità.

Con la citata pronuncia, i Giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno nuovamente osservato che affinché si possa configurare il reato di peculato è necessario che i beni (o il denaro) sottratti alla Pubblica Amministrazione posseggano una significativa rilevanza economica; qualora invece i beni oggetto di appropriazione da parte del dipendente siano di scarso valore e/o di scarsa rilevanza, non saranno idonee a realizzare l’elemento materiale del peculato.

La conclusione della Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, è la seguente: “l’elemento materiale è integrato allorché la condotta di abusiva appropriazione abbia avuto ad oggetto cose di valore economico intrinseco apprezzabile e tali da arrecare un reale ed altrettanto apprezzabile danno patrimoniale per la Pubblica Amministrazione” (uniforme, Sez. VI, n. 25273 del 09 maggio 2006)

Per il testo della sentenza ed un ottimo articolo di commento a firma di Maria Elena Bagnato, avvocato in Reggio Calabria, si veda Altalex.

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