Con sentenza n. 44026 del 22.10.2014 la Sezione V Penale della Corte di Cassazione è intervenuta su un punto estremamente dibattuto in merito alla configurabilità del reato di “Lesioni Personali” (art. 582 c.p.) in caso di mera contusione come risultanza del comportamento violento dell’agente.
Nelle motivazioni della sentenza, i Giudici di Cassazione rilevano come “la nozione di malattia, giuridicamente rilevante, comprende qualsiasi alterazione anatomica o funzionale che innesti un significativo processo patologico, anche non definitivo; vale a dire, qualsiasi alterazione anatomica che importi un processo di reintegrazione, pur se di breve durata. Pertanto, la contusione costituisce malattia ai sensi dell’art. 582 c.p. (Cass., n. 22781 del 26/4/2010. Conformi; N. 7254 del 1977 Rv. 136118, N. 7422 del 2010 Rv. 246097)”.
Alla luce di questa chiara e concisa pronuncia di diritto, quindi, anche il provocare una semplice contusione, pur senza ulteriori conseguenze dannose per la persona offesa, può far incorrere in responsabilità per il detto reato, trattandosi di fattispecie di danno riconducibile al concetto di “malattia” quale richiamato dall’articolo in esame.
Per un ottimo commento a firma di Simone Marani e per il testo integrale della sentenza, si veda Altalex.
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