Con sentenza n° 20985 del 06.10.2014 la corte di Cassazione ha statuito come “costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull’aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio e che la relativa valutazione spetta al giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità ove non presenti vizi di motivazione”.
Nel caso di specie due condomini ricorrevano in Cassazione contro le sentenze di primo e secondo grado che avevano riconosciuto la loro responsabilità nella lesione del decoro del condominio per aver affisso dei condizionatori sulla facciata. I ricorrenti sostenevano che non vi era stata alcuna alterazione del decoro architettonico dal momento che l’amministrazione pubblica, rilasciando il provvedimento di assenso all’intervento avrebbe confermato la piena compatibilità paesaggistica, urbanistica ed ambientale del posizionamento dei condizionatori.
La Corte di Cassazione ha tuttavia ritenuto che l’art 1220 c.c. secondo cui “sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino” possa essere applicato anche laddove le innovazioni, a prescindere dal pregio estetico dell’edificio, si riverberino negativamente sull’aspetto armonico dello stesso.
Considerato come l’edificio condominiale resistente presentasse linee architettoniche residenziali e fosse immerso in un’area paesaggistica protetta, l’installazione di due condizionatori in piena facciata avrebbe di sicuro alterato il decoro architettonico dello stesso interrompendone l’armoniosità.
La Corte ha, altresì, ritenuto come nessuna valenza possa avere avuto l’approvazione ottenuta dai condomini e proveniente dalla Pubblica Autorità i cui provvedimenti non possono interferire con le posizioni soggettive attribuite agli altri condomini dall’art. 1120 c.c., comma 2, per la preservazione del decoro architettonico dell’edificio.
Per un ottimo commento a firma di Riccardo Bianchini e per il testo integrale della sentenza si veda Altalex.
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