Con sentenza n.18644 del 03.09.2014 la Corte di Cassazione ha ritenuto come “poiché la data del testamento olografo ha soltanto la funzione di indicare il momento di manifestazione della volontà dei testatore, essa, non facendo parte delle disposizioni, non deve necessariamente precedere la sottoscrizione (come invece espressamente previsto per le disposizioni dall’art. 602 secondo comma c.c.), ed anzi, se segue la sottoscrizione (come nella fattispecie), indica il momento cronologico preciso in cui la scheda testamentaria è stata definitivamente ultimata e sottoscritta.”
Nel caso di specie l’erede del de cuius aveva impugnato un testamento olografo con cui il testatore concedeva ad un terzo l’usufrutto di un immobile, in quanto la data veniva apposta dopo la sottoscrizione e non prima. L’azione giudiziaria trovava accoglimento nei primi due gradi di giudizio.
La Suprema corte, tuttavia, ha affermato come l’art. 602 c.c. in tema di testamento olografo non prevede una particolare posizione per la data mentre, al contrario, prevede espressamente che la firma venga apposta al termine della disposizione.
La data, infatti, ha solo il limitato scopo di individuare l’esatto periodo di tempo del testamento al fine di valutare la capacità di testare o la successione temporale tra più disposizioni ma, non rientrando tra le disposizioni testamentarie, ben può essere apposta anche dopo la sottoscrizione.
Per un ottimo commento firma di Riccardo Bianchini e per il testo integrale della sentenza si veda Altalex.
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