Sì al cognome paterno anche in caso di riconoscimento dopo dieci anni.

di | 11 maggio 2015

Con sentenza n. 26062 del 10.12.2014 la Corte di Cassazione ha statuito come “legittimamente viene disposta l’attribuzione al minore, in aggiunta al cognome della madre, di quello del padre, allorché il giudice del merito, da un lato, escluda la configurabilità di un qualsiasi pregiudizio derivante da siffatta modificazione accrescitiva del cognome (stante l’assenza di una cattiva reputazione del padre e l’esistenza, anche in fatto, di una relazione interpersonale tra padre e figlio), e, dall’altro lato, consideri che, non versando ancora nella fase adolescenziale o preadolescenziale, il minore, tuttora bambino, non abbia ancora acquisito con il matronimico, nella trama dei suoi rapporti personali e sociali, una definitiva e formata identità, in ipotesi suscettibile di sconsigliare l’aggiunta del patronimico” .

Nel caso di specie la madre del minore si era opposta a che quest’ultimo aggiungesse al cognome materno quello paterno a seguito del riconoscimento postumo da parte del genitore naturale, assumendo come il cognome portato dal figlio (quello materno) avrebbe già assunto la funzione di elemento identificativo della persona, e l’aggiunta del cognome paterno avrebbe violato il diritto fondamentale alla propria identità.

La Suprema corte ha rilevato come il criterio primario di scelta del cognome sia l’interesse del minore, sia in relazione alla già acquisita identità personale, sia anche alla conservazione e individuazione della memoria delle proprie radici per cui al giudice spetta il compito di valutare tutti gli elementi del caso concreto prescindendo da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome dell’uno o dell’altro genitore, mettendo al centro non tanto l’interesse dei genitori, quanto quello del minore ad essere identificato nel contesto delle relazioni sociali in cui si trova inserito.

Peraltro la normativa vigente prevede che il minore, in caso di successivo riconoscimento da parte di uno dei genitori naturali, non debba sostituire il cognome del padre a quello della madre bensì possa semplicemente aggiungere il cognome paterno a quello materno laddove quest’ultimo sia diventato, tra l’altro, segno della propria identità personale. Il cognome paterno, quindi, non deve neppure essere necessariamente anteposto a quello materno con salvaguardia, quindi, dell’identità personale del minore.

Secondo la Suprema Corte, quindi, nessun pregiudizio al minore potrebbe derivare dall’acquisizione del cognome paterno in aggiunta a quello materno considerato, tra l’altro sia come un bambino non abbia ancora acquisito una propria identità personale nella società identificabile col cognome materno,sia come il padre fosse anche una persona rispettabile per cui l’identificazione del minore con il cognome anche di quest’ultimo non avrebbe potuto aver nessun riflesso negativo ai danni del medesimo.

Per un ottimo commento sul punto a firma Giuseppina Vassallo e per il testo integrale della sentenza si veda Altalex.

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