Guida in stato di ebbrezza: penalmente responsabile anche chi commette il fatto alla guida di una bicicletta.

di | 8 giugno 2015

Con sentenza n. 4893 del 02.02.2015 la Sezione IV Penale della Corte di Cassazione si è andata nuovamente a pronunciare su di un tema molto attuale e dibattuto: è possibile emettere pronuncia di condanna nei confronti di un soggetto che venga trovato a circolare alla guida di una bicicletta (o di altro veicolo non a motore) in stato di ebbrezza?

Nella motivazione della sentenza si legge chiaramente come, richiamando peraltro una precedente pronuncia della medesima Corte a Sezioni Unite, “il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale; e tanto, al di là della circostanza costituita dall’eventuale concreta inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie previste per tale reato (come, ad es., della sospensione della patente di guida), in forza del principio generale che esclude l’applicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale) a chi li abbia commessi conducendo veicoli (come una bicicletta) per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione (cfr., ex plurimis, Sez. Un., Sentenza n. 12316 del 30/01/2002, Rv. 221039)“.

Alla luce di questa sentenza, quindi, appare chiaro come in ogni caso venire trovati alla guida di un mezzo atto alla pubblica circolazione in stato di alterazione dovuto all’assunzione di bevande alcoliche (ma anche in caso di assunzione di stupefacenti), possa condurre ad una pronuncia di condanna per i relativi reati.

Per il testo integrale della sentenza e per un ottimo commento a firma di Simone Marani, si veda Altalex.

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