Con sentenza n 8713 del 29 aprile 2015 la Corte di Cassazione ha statuito che “non è addebitabile la separazione al coniuge che abbandona il domicilio coniugale per l’intollerabilità della convivenza, che deve essere valutata anche da un punto di vista soggettivo come fatto psicologico prettamente individuale. L’asserita omosessualità , non cambierebbe la prospettiva poiché è maggiormente evidente l’intollerabilità della convivenza matrimoniale per una persona omosessuale”.
Nel caso di specie la moglie scopriva di essere omosessuale e, per tali ragioni, si risolveva di abbandonare la casa coniugale data l’evidente impossibilità di continuare la convivenza con il marito.
Secondo la Corte di Cassazione i fatti che rendono intollerabile la convivenza, tali da giustificare il ricorso alla procedura di separazione, devono esser valutati non solo da un punto di vista oggettivo bensì soggettivo in quanto il concetto di intollerabilità può variare ed essere percepito diversamente da ogni individuo in relazione alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto della vita coniugale.
In presenza di una situazione d’intollerabilità ciascuno dei due coniugi può richiedere la separazione e, l’esercizio di tale diritto non può essere automaticamente ragione di addebito. L’omosessualità di uno dei due coniugi rende evidente e palese l’impossibilità assoluta d mantenere il regime matrimoniale di convivenza. Pertanto il relativo allontanamento alla dimora famigliare non potrà di certo essere considerato causa di addebito stante l’irrimediabile compromissione della vita matrimoniale.
Per un ottimo commento sull’argomento a firma di Giuseppina Vassallo e per il testo integrale della sentenza si veda Altalex.
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