Con la sentenza n. 48734 del 24 novembre 2014 la Sezione V Penale della Corte di Cassazione, in merito ad un furto commesso all’interno dei locali di una scuola, ha deciso che “sia da ritenersi luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata, come studi professionali, stabilimenti industriali ed esercizi commerciali… nella specie, il furto è stato commesso all’interno di un edificio scolastico e, quindi, senza dubbio all’interno di un edificio destinato ad un’attività di pubblico interesse, quale l’istruzione degli allievi, ma del pari è indubitabile come nel suddetto edificio si rinvengano, altresì, siti o locali nei quali i soggetti frequentanti la scuola si trattengano, in modo transitorio o cogente, per lo svolgimento di atti della loro vita privata (spogliatoi, cortili e sale di ricreazione)“.
La riportata interpretazione dell’articolo 624-bis c.p. appare del tutto corretta non solo sul piano letterale, ma anche su quello logico-sistematico perché il legislatore con la Legge 26 marzo 2001 n. 128, articolo 2, che ha introdotto l’articolo 624 bis c.p., ha voluto ampliare la portata della originaria previsione del furto in abitazione di cui all’articolo 625 c.p., n. 1, in modo da comprendere anche i luoghi destinati in tutto, abitazioni o in parte, gli altri luoghi indicati in precedenza, a privata dimora.
E in tale ottica la giurisprudenza ha ritenuto luogo destinato in parte a privata dimora i luoghi ove si compiono attività lavorative (v. Cass. Sez. IV 16 aprile 2008 n. 20022) e, quindi, anche gli studi professionali o una farmacia (v. Cass. Sez. IV 25 giugno 2009 n. 37908) una sagrestia (v. Cass. Sez. IV 30 settembre 2008 n. 40245) o un bar (v. Cass. Sez. V 2 luglio 2010 n. 30957).
Per un ottimo commento e per il testo integrale della sentenza, si veda Altalex.
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