Il Tribunale di Palermo, Sezione I Civile, con decreto del 06 aprile 2015 ha statuito come “la discendenza genetica non deve essere considerata determinante ai fini dell’attribuzione al minore del diritto di mantenere stabili relazioni con chi ha rivestito nel tempo il ruolo sostanziale di genitore, pur non essendo legato da rapporti di appartenenza biologica o di adozione con il minore stesso”.
Nel caso di specie due donne omosessuali conviventi stabilmente decidevano di ricorrere alla fecondazione eterologa e, una delle due, partoriva così due gemelli. Anni dopo la relazione veniva a terminare ed i figli venivano affidati alla madre biologica. L’ex compagna, quindi, ricorreva in Tribunale affinché le venisse riconosciuto il diritto di mantenere un rapporto stabile e di frequentazione con i bambini.
Il Tribunale di Palermo ammetteva il ricorso, nonostante il semplice convivente di fatto definito “genitore sociale” non abbia alcuna responsabilità genitoriale e quindi alcun diritto nei confronti dei figli dell’ex compagno, in quanto il PM intervenuto si associava alle conclusioni della medesima. L’autorità Giudiziaria adita, quindi, rilevava come tra i minori e il “genitore sociale” si fosse creato un vero e proprio legame affettivo-famigliare sebbene in assenza di un vero e proprio legame biologico al punto che la ricorrente veniva identificata dai minori come “mamma”.
Il Tribunale di Palermo, quindi, in applicazione del principio internazionale “nel superiore interesse dei minori” (art. 24 carta Fondamentale dei diritti dell’Unione Europea) rilevava come fosse possibile compiere un’interpretazione evolutiva ma costituzionalmente e convenzionalmente conforme dell’art. 337 tre c.c., che consentisse di “estendere l’ambito applicativo della stessa norma per includervi un concetto allargato di bigenitorialità e di famiglia, ricomprendendo per tale via anche la figura del genitore sociale, ossia di quel soggetto che ha instaurato con il minore un legame familiare de facto significativo e duraturo”.
Tale principio viene confermato anche dalla Corte E.D.U. la quale, in base all’articolo 8 della Convenzione Europea sui diritti dell’Uomo (rispetto della propria vita familiare e personale) ha esteso il concetto anche alla famiglia di fatto, non ritenendo determinante l’esistenza di un rapporto giuridico di parentela.
Per un ottimo commento sul punto a firma di Giuseppina Vassallo e per il testo integrale del decreto si veda Altalex.
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