Se l’ex-coniuge ha una nuova famiglia di fatto perde il diritto all’assegno di mantenimento.

di | 28 settembre 2015

Con sentenza n. 6855 del 03 aprile 2015, la Corte di Cassazione ha statuito come “ove il coniuge divorziato instauri una famiglia di fatto, viene meno ogni presupposto per la riconoscibilità in suo favore dell’assegno divorzile”.

Nel caso in esame la moglie, beneficiaria dell’assegno divorzile, aveva instaurato una convivenza con il nuovo compagno da cui aveva avuto anche dei figli.

La Suprema Corte ha ritenuto come, nel caso in cui la nuova coppia non instauri una semplice e mera convivenza more uxorio bensì crei un vera e propria famiglia di fatto intesa, anche ai sensi dell’art 2 Cost., come entità portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di educazione e istruzione dei figli, il coniuge beneficiario dell’assegno divorzile perda tale diritto.

La suddetta conclusione deriva dal fatto che, creando una nuova famiglia di fatto, l’ex coniuge abbia espressamente inteso rescindere ogni continuazione e/o legame con la precedente vita matrimoniale e, pertanto, venga meno ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile.

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