Niente riconoscimento di “infortunio in itinere” per il lavoratore che utilizza il proprio autoveicolo in assenza di vera necessità.

di | 5 ottobre 2015

Con sentenza n. 22154 del 20 ottobre 2014 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha statuito come “il lavoratore può scegliere di recarsi al lavoro con il proprio mezzo, ma per traslare il costo di eventuali incidenti stradali sull’intervento solidaristico a carico della collettività (INAIL) è necessario che tale uso sia assistito da un vincolo di necessità, che deve essere escluso in presenza di alternative possibili”. Nel caso in esame il lavoratore chiedeva il pagamento, da parte dell’INAIL, dell’indennità per inabilità temporanea in relazione all’infortunio in itinere subito al volante della propria auto.

La Cassazione ha ritenuto come il danno in itinere necessiti che: 1) vi sia un nesso eziologico tra l’evento dannoso e il percorso intrapreso nel senso che quest’ultimo deve essere il percorso normale seguito per andare al lavoro; 2) sussistenza di nesso occasionale tra il percorso e attività lavorativa nel senso che deve trattarsi di un evento avvenuto su un percorso in orari compatibili con quello di lavoro; 3) la necessità dell’uso del proprio veicolo dovuta all’orario di lavoro e all’incompatibilità tra questo e l’uso dei mezzi pubblici.

Secondo la Suprema Corte non solo l’infortunio non viene indennizzato se l’assicurato ha aggravato per i suoi personali motivi la condotta extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo ma ha, altresì, rilevato come il mezzo pubblico costituisca lo strumento normale per gli spostamenti esponendo la persona la minor grado di rischi.

Considerato come il ricorrente, uomo in salute e senza problemi fisici, abitasse a breve distanza dal luogo di lavoro e come tale tragitto fosse comodamente servito da mezzi pubblici, la Corte ha ritenuto che la scelta del proprio veicolo, sebbene legittima, non fosse necessaria per recarsi al lavoro e, pertanto, ha escluso ogni possibilità di indennizzo.

Per un commento sul punto a firma di Giuseppina Mattiello e per il testo integrale della sentenza si veda Altalex.

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